Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 31/07/2020 | |
2. | ![]() | 27/07/2018 | |
3. | ![]() | 29/12/2015 | |
4. | ![]() | 30/07/2015 | |
5. | ![]() | 09/12/2002 | |
6. | ![]() | 25/08/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 aprile 2023, n. 3
Art. 5 bis
(aggiunto da art. 13 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero
1.
La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.
2.
Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore.