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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato31/07/2020
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato30/07/2015
5. Testo Coordinato09/12/2002
6. Testo Originale25/08/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 6

(sostituito articolo da art. 85 L.R. 30 luglio 2015 n. 13, sostituita rubrica da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.

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