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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato31/07/2020
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato30/07/2015
5. Testo Coordinato09/12/2002
6. Testo Originale25/08/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 7

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Iniziative della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma pluriennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

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