Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 31/07/2020 | |
2. | ![]() | 27/07/2018 | |
3. | ![]() | 29/12/2015 | |
4. | ![]() | 30/07/2015 | |
5. | ![]() | 09/12/2002 | |
6. | ![]() | 25/08/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 aprile 2023, n. 3Art. 7
(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Iniziative della Regione
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma
pluriennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.