Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 31/07/2020 | |
2. | ![]() | 27/07/2018 | |
3. | ![]() | 29/12/2015 | |
4. | ![]() | 30/07/2015 | |
5. | ![]() | 09/12/2002 | |
6. | ![]() | 25/08/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 aprile 2023, n. 3Art. 9
(sostituito comma 5 e aggiunti commi 6, 7 e 8 da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13, poi sostituito comma 1 e abrogati commi 6 e 7 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, in seguito sostituito comma 3 e aggiunto comma 5 bis da art. 14 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)
Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
1.
La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.
2.
I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.
3.
Per quanto riguarda i premi di cui agli articoli 8 e 8-bis, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale.
4.
I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5.
I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.
5 bis.
I premi-acquisto di cui all'articolo 8 bis sono liquidati successivamente alla consegna dell'opera alla Regione, previa emissione di idonea documentazione fiscale relativa alla cessione del bene.
6.
abrogato.
7.
abrogato.
8.
I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.