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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 10
Modifiche ed integrazioni alla LR 2 giugno 1980, n. 46, in materia di edilizia
1. Per il raggiungimento anche delle finalità di cui all' articolo 9, l'art. 16 della LR 2 giugno 1980, n. 46, modificata ed integrata dalle Leggi regionali 30 agosto 1982, n. 40 e 25 marzo 1991, n. 5, viene così modificato:
a)
la rubrica dell' art. 16 della LR n. 46 del 1980 e' cosi' sostituita:
'' Contributi per l' incentivazione di iniziative a favore di particolari categorie sociali ";
b)
all' art. 16 della LR n. 46 del 1980 sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Consiglio regionale può, altresì, prevedere, in sede di approvazione del programma, che a favore di categorie sociali con particolare disagio abitativo, i contributi vengono concessi anche per l'acquisto dell'alloggio.
I contributi possono essere concessi anche in conto capitale; in tal caso l'ammontare del contributo non può superare la misura del trentacinque per cento del costo complessivo di costruzione o di recupero, ivi compresa la spesa per l'eventuale acquisto dell'area o dell'immobile. Detti contributi sono concessi con le modalità previste dal primo comma dell'art. 13 e erogati, anche direttamente ai soggetti beneficiari, sulla base delle procedure e delle modalità previste dall'art. 2 della Legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni.
I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche in assenza di altre agevolazioni pubbliche. ".

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