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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 12
Programmazione degli interventi socio - assistenziali Settore anziani
1. Il Consiglio regionale adotta, con cadenza almeno triennale, linee di indirizzo programmatico rivolte ai soggetti pubblici e privati convenzionati relativamente agli interventi socio - assistenziali, anche a carattere sperimentale, a favore degli anziani.
2. Le Province, sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale, coordinano la predisposizione da parte del Comuni dei relativi piani di intervento per il perseguimento sul territorio degli indirizzi adottati dal Consiglio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti al recupero o al mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona anziana e consistono principalmente:
a) in interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per consentire o migliorare la fruibilità dell'abitazione;
b) nella promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei centri sociali per anziani, alla gestione di attività di utilità sociale e di attività ricreative;
c) nell'istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, di sistemi di telesoccorso e di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.
4. Nella realizzazione degli interventi di carattere sociale la Regione e gli Enti locali valorizzano l'intervento di organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato di cui alla L.R. 31 maggio 1993, n. 26, di associazioni e di persone singole che si impegnino, in raccordo con l'ente pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.
5. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, secondo le procedure ed entro i limiti di cui agli articoli 41 e 42 della legge medesima.

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