LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994
Art. 3
Strumenti
1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti privati e del volontariato.
2. Promuove l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.