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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 4
Sezioni speciali anziani dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali
1. Al fine di disporre di basi informative qualificate, in relazione alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio - assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla LR 7 dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione anziani; istituisce, altresì, analoga sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali, di cui all'art. 25 della LR 14 agosto 1989, n. 27.
2. Nell'ambito di quanto previsto al quarto comma dell' art. 2 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, le sezioni promuovono e svolgono ricerche ed attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici e sanitari. Trasmettono altresì alla Unità di valutazione geriatrica( UVG) le elaborazioni dei dati ricevuti ai sensi della lettera d) del comma 3 dell' art. 17.
3. La sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali si avvale di un Comitato tecnico - scientifico composto da un numero non superiore ad otto di esperti in campo gerontologico, geriatrico e sociale. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, che provvede altresì a individuare le procedure di funzionamento.
4. Ai componenti delle sezioni e dei Comitati sono corrisposti e compensi e i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

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