Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1996 n. 34

L.R. 8 agosto 2001 n. 24

Art. 21
Assistenza domiciliare integrata
1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'UVG. Il relativo servizio deve garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale, prestazioni con caratteristiche di globalità, adeguatezza e continuità.
2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:
a) assistenza di medicina generale;
b) consulenza medico-specialistica;
c) assistenza infermieristica;
d) assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
e) fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
f) assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;
g) utilizzo del telesoccorso.
3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, nonchè di quelle di cui all'art. 13, la Regione prevede idonea contribuzione per le attività socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al DPCM 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa. Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonchè la misura del concorso finanziario saranno determinate, in una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente Commissione consiliare.

Espandi Indice