LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 22
Centro diurno
1. Il centro diurno è una struttura semiresidenziale socio- sanitaria, di norma di ambito distrettuale, che assiste, a sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti attuando programmi di riabilitazione e di socializzazione.
2. Il centro diurno eroga prestazioni socio-assistenziali e garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'anziano.
3. Il centro diurno può essere organizzato presso case protette o residenze sanitarie assistenziali.