LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 25
Formazione
1. La Regione, al fine di ottenere modalità operative e valutative omogenee su tutto il territorio regionale, promuove, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente competenti, corsi di formazione per geriatri, infermieri, assistenti sanitari ed assistenti sociali operanti in UVG e per responsabili del caso.
2. La Regione promuove altresì corsi di formazione per operatori dei servizi della rete, sulla base della legislazione regionale vigente ed in particolare della L.R. 2 novembre 1983, n. 39.