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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1996 n. 34

L.R. 8 agosto 2001 n. 24

Art. 4
Sezioni speciali anziani dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali
1. Al fine di disporre di basi informative qualificate, in relazione alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio-assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione anziani; istituisce, altresì, analoga sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali, di cui all'art. 25 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27.
2. Nell'ambito di quanto previsto al quarto comma dell'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, le sezioni promuovono e svolgono ricerche ed attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici e sanitari. Trasmettono altresì alla Unità di valutazione geriatrica (UVG) le elaborazioni dei dati ricevuti ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 17.
3. La sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un numero non superiore ad otto di esperti in campo gerontologico, geriatrico e sociale. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, che provvede altresì a individuarne le procedure di funzionamento.
4. Ai componenti delle sezioni e dei Comitati sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

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