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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato13/03/2003
2. Testo Coordinato09/08/2001
3. Testo Originale07/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/2003

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Titolo III
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 12

(sostituita rubrica e modificato comma 3 da art. 55, abrogati commi 1 e 2 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 Sito esterno)

Interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani
1. abrogato
2. abrogato
3. Gli interventi socio-assistenziali sono volti al recupero o al mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona anziana e consistono principalmente:
a) in interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per consentire o migliorare la fruibilità dell'abitazione;
b) nella promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei centri sociali per anziani, alla gestione di attività di utilità sociale e di attività ricreative;
c) nell'istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, di sistemi di telesoccorso e di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.
4. Nella realizzazione degli interventi di carattere sociale la Regione e gli Enti locali valorizzano l'intervento di organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato di cui alla L.R.31 maggio 1993, n. 26, di associazioni e di persone singole che si impegnino, in raccordo con l'Ente pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.
5. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 3 si fa fronte, nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, secondo le procedure ed entro i limiti di cui agli artt. 41 e 42 della legge medesima.
Art. 13
Accoglienza in famiglia
1. Nell'ambito delle iniziative promozionali di cui all'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, la Regione favorisce la realizzazione in forma sperimentale di programmi tendenti ad inserire, in raccordo con l'ente pubblico, l'anziano solo in una famiglia diversa da quella naturale, disponibile ad accoglierlo nel proprio ambito, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa.
2. La Giunta regionale emanerà apposita direttiva per regolamentare tali forme sperimentali di accoglienza per anziani soli.

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