Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 13/03/2003 | ||
2. | 09/08/2001 | ||
3. | 07/02/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/2003
LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IV
INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE
Art. 14
(modificato comma 1 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Accordo di programma
1. I Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unità sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , per l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza anziani) e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale.
2. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
3. I Comuni possono altresì demandare in tutto o in parte la gestione degli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 12 al Servizio assistenza anziani attivato dall'accordo di programma.
Art. 15
(sostituiti lett. a) comma 1 e comma 2 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimento per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:
a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali;
b) garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle disponibilità esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi conseguenti all'accordo di programma;
c) ottimizzare la qualità degli interventi, tramite anche la individuazione del responsabile di ogni singolo caso.
2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività.
3. Fermo restando che la spesa per il personale sanitario resta a carico del Fondo sanitario regionale, nell'ambito dell'accordo i soggetti aderenti stabiliranno il riparto della spesa per il funzionamento del Servizio e per la gestione dell'accordo di programma.
Art. 16
(sostituiti lett. b) comma 1 e comma 2 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Compiti del Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio:
a) svolge compiti di collegamento operativo tra i servizi socio-sanitari integrati e i servizi sanitari, al fine di ottenere continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessità espresse;
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;
c) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
d) svolge attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a strutture pubbliche che private convenzionate;
e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione ed aggiornamento del personale;
f) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;
g) promuove e organizza le campagne di informazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
h) svolge altri specifici compiti eventualmente individuati con l'accordo di programma.
2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali.
Art. 17
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Unità di valutazione geriatrica territoriale
abrogato
Art. 18
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Responsabile del caso
abrogato
Art. 19
Dimissioni ospedaliere
1. I responsabili delle divisioni ospedaliere in occasione delle dimissioni di anziani non autosufficienti di cui al comma 2 dell'art. 2, programmano i tempi e i modi delle dimissioni stesse, sentita la famiglia e di concerto con l'UVG territoriale competente, al fine dell'utilizzo della rete di cui all'art. 20.
Art. 20
Rete dei servizi socio-sanitari integrati
1. Nell'ambito delle linee della programmazione regionale e territoriale, i soggetti aderenti all'accordo di programma di cui all'art.14 mettono a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che garantiscano, anche attraverso l'apporto del volontariato e del privato sociale, prestazioni sia socio-assistenziali che sanitarie all'interno di ciascun servizio.
2. Fanno parte della rete i seguenti Servizi che, al fine di prevenire o arrestare processi involutivi fisici e psichici, rispondono con programmi assistenziali differenziati al bisogno dell'anziano:
a) assistenza domiciliare integrata;
b) centro diurno;
c) casa protetta;
d) residenza sanitaria assistenziale.
3. Per la realizzazione e la ristrutturazione dei presidi della rete, la Regione concede contributi ai sensi dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985,n. 2.
4. Gli standard strutturali, di funzionamento e gli organici dei servizi, nonché l'individuazione degli oneri a rilievo sanitario, sono previsti in apposite direttive regionali.
5. L'accordo di programma di cui all'art. 14 prevede inoltre modalità operative di supporto o di raccordo dei servizi socio-assistenziali con forme di ospedalizzazione domiciliare o con funzioni di ospedalizzazione diurna - previste dall'allegato "C" della L.R. 9 marzo 1990, n. 15 - al fine di mantenere l'anziano nel suo contesto sociale e prevenirne l'istituzionalizzazione.
6. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio- sanitari a favore degli anziani sono garantiti dal Servizio sanitario regionale. Sono a carico del Fondo sanitario regionale, secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente, gli oneri relativi alle attività sanitarie e quelli per le attività a rilievo sanitario ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 . La fruizione dei servizi socio-assistenziali, anche all'interno delle strutture residenziali, è soggetta ad equa contribuzione nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della L.R. n. 2 del 1985.
Art. 21
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Assistenza domiciliare integrata
abrogato
Art. 22
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Centro diurno
abrogato
Art. 23
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Casa protetta
abrogato
Art. 24
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Residenza sanitaria assistenziale
abrogato
Art. 25
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Formazione
abrogato