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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 15
Risultato dell'esercizio
1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuove, agli investimenti e all'incentivazione del personale. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio - assistenziale sarà concordata con gli enti delegati o finalizzata agli interventi socio - assistenziali per l'esercizio successivo.
2. Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale. Sui termini di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il Collegio dei revisori.
3. In presenza di fatti con diretta incidenza sul bilancio economico preventivo dell'esercizio di riferimento, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono evidenziate nella relazione, che deve altresì prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi valori, sia per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi, sia per ristrutturazioni o potenziamento di strutture sanitarie, realizzate in conformità a quanto previsto dal Piano sanitario regionale.
5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto dell'Azienda. dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi successivi corrispondenti a quelli di cui al comma 7 dell'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno.

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