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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 22
Il Servizio di tesoreria
1. Il Servizio di tesoreria dell'Azienda è affidato di norma per la durata di un quinquennio, con apposita convenzione, ad una o più banche di notoria solidità, dotate di strutture tecnico - organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio.
2. L'affidamento del Servizio viene disposto mediante trattativa privata con gara ufficiosa fra almeno tre delle banche che vantano la più diffusa presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'azienda. La preferenza è attribuita alla banca o al gruppo di banche che oltre ad impegnarsi a gestire gratuitamente il Servizio di tesoreria e di deposito di titolo e valori di proprietà dell'Azienda offre le migliori condizioni:
a) quanto ai tassi passivi riconosciuti sulle giacenze di casse e a quelli attivi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, da concedere nei limiti massimi consentiti dalla legge;
b) quanto alle condizioni di valuta riconosciute sugli incassi e sui pagamenti;
c) quanto a tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e fuori piazza.
3. SOlamente ad accertata parità di condizioni potranno valere come motivo di preferenza altri benefici ed impegni di collaborazione di cui sia chiaramente quantificabile il vantaggio economico per l'Azienda nell'arco di validità del contratto.
4. Quando il servizio è affidato ad un gruppo di banche la convenzione dovrà individuare una banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.

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