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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 27
Disciplina dell'attività contrattuale
1. I contratti dell'Azienda dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. I contratti devono aver termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.
3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno di regola, durata annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata che, comunque, non potrà superare i nove mesi.
5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella deliberazione a contrattare.
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora di tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a Lire 20 milioni. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento della trattativa privata è subordinato alla mancata attivazione delle procedure di cui alla LR 25 febbraio 1992, n. 9. Può essere esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti pubblici di beni mobili o immobili a condizione che siano vincolati ad attività socio - assistenziali.
7. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
8. La Regione può prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
9. Nell'ambito delle norme della presente legge, le modalità inerenti alla formazione e alla esecuzione dei contratti delle Aziende, all'interno del processo di budget, sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

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