Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 28
Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie
1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie istituito a livello regionale svolge, in particolare, relativamente ai beni e servizi:
a) attività tendenti all'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di forniture anche mediante la predisposizione del capitolato generale e di capitolati speciali;
b) attività di standardizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, mediante unificazione delle relative codifiche su base regionale;
c) attività di rilevazione, elaborazione e informazione dei dai relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.
2. La Giunta regionale, utilizzando le risultanze dell'attività descritta al comma 1, detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le Aziende devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi ed approva il capitolato generale ed i capitolati speciali - tipo per la esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi da adottarsi obbligatoriamente da parte delle Aziende, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse.
3. Le Aziende effettuano l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell' Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte.

Espandi Indice