Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 30
Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria ed alle relative disposizioni di recepimento e/ o attuazione.
2. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di 200.000 ECU è sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo interpello di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale. Non è necessario far luogo alla trattativa privata plurima nei seguenti casi:
a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di particolarità tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
b) per l'acquisto o locazione di immobili la cui peculiarità va adeguatamente motivata nel provvedimento;
c) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di beni o servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero la necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze evidenziatesi successivamente e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell'importo del contratto originario.

Espandi Indice