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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 33
Acquisti in economia
1. Il regolamento dell'Azienda, di cui al comma 9 dell'articolo 27, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi economia, tra quelli per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede, anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 27, previa determinazione da parte del Direttore generale delle relative competenze e responsabilità, nonchè delle modalità di rendicontazione.

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