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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 37
Il controllo regionale sugli atti
1. Il controllo sugli atti è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 142 Sito esterno.
2. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del Direttore generale.
3. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.

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