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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 41
Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e di esprime, su richiesta del Direttore generale, nelle fasi di programmazione e di pianificazione.
2. Il Collegio dei revisori:
a) esprime un parere sul Piano programmatico, relativamente agli impegni economico - finanziari che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul badget aziendale e redige, a tale scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione;
b) può richiedere dati e notizie utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilancio e nei budget;
c) predispone trimestralmente una relazione per la Regione, per il Direttore generale e per il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci nella quale sia posto in chiara evidenza l'andamento del bilancio economico e del budget aziendale. Ove necessario, invita il Direttore generale ad assumere le iniziative volte a superare eventuali situazioni patologie registrate nel corso della gestione.
3. Nella relazione dell'ultimo trimestre il Collegio esprime una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza e dei risultati raggiunti.

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