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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 42
Esame e valutazione del bilancio di esercizio
1. Il Collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare a valutare in apposita relazione:
a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonchè le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonchè la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;
c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili.
2. Il Collegio dei revisori accerta la completezza delle rilevazioni e delle valutazioni previste dall'articolo 50 e verifica la corrispondenza delle valutazioni patrimoniali con quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 21.

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