LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Art. 45
Gestione dei servizi socio - assistenziali
1. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accorso con gli Enti locali, le Province, le Comunità Montane, l'Azienda allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio - assistenziali delegate deve stipulare con l'Ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale delegante con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;
c) impegni l'Ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti;
d) preveda l'adeguamento dell'onere entro il 30 novembre, sulla base dell'effettivo andamento gestionale e della rispettiva proiezione al termine dell'esercizio.