LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Art. 46
Rilevazione della gestione per cento
2. Le Aziende che gestiscono attività o servizi socio - assistenziali e/ o delegati sono tenute a:
a) allegare al bilancio economico preventivo distinti conti economici per ogni servizio gestito;
b) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
c) conseguire l'equilibrio economico - finanziario delle gestioni;
d) illustrare nella nota integrativa i valori economici ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.
2. Il regolamento dei contabilità dell'Azienda dovrà determinare le modalità per la ripartizione dei costi comuni a più servizi, nel rispetto delle direttive emanate dalla Commissione, di cui all'articolo 21.