LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Art. 47
Fondo socio - assistenziale
1. Il Fondo socio - assistenziale istituito con LR 12 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche, concorre al mantenimento e al potenziamento della rete socio - assistenziale e al conseguimento delle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 2 e all'articolo 7 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
2. Il Consiglio regionale determina con la legge finanziaria:
a) per la spesa corrente:
1) l'entità della quota destinata a emergenze socio - assistenziali, progetti, obiettivi e azioni promozionali d' interesse regionale;
2) l'entità della quota a finalità indistinta e di mantenimento;
3) l'entità della quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche;
b) per la spesa di investimento:
1) l'area tematica e la finalità delle strutture o degli interventi oggetto di finanziamento. Determina altresì le modalità di finanziamento delle opere autorizzare ai sensi dell'articolo 12 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il Consiglio regionale determina con l'atto di approvazione della legge di bilancio l'iscrizione, in appositi capitoli di bilancio della quota parte del Fondo sociale per:
a) spesa corrente;
b) spesa per interventi di investimento.
4. I soggetti dei finanziamenti di cui al 2 e al 3 alinea della lettera a) e della lettera b) del comma 2 sono i Comuni singoli oassociati, le Aziende Unità sanitarie locali, le Province, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e i soggetti non istituzionali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella legge finanziaria, determina, sentita la Commissione consiliare " Sicurezza sociale", con propri atti deliberativi le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti.
6. Le procedure indicate agli articoli 42 e 43 della LR 2/ 85 e successive modifiche continuano ad applicarsi per l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui ai bandi pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.