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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 51
Partecipazioni gestionali
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9 bis del DLgs 502/ 92 Sito esterno e successive modificazioni, la Giunta regionale, sentita l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 39, può autorizzare ed approvare specifici progetti di sperimentazione gestionale presentati dalle Aziende, autorizzando nel contempo la eventuale costituzione o partecipazione delle Aziende o società di capitali, fondazioni o consorzi, se ed in quanto previste e funzionali al progetto gestionale approvato.
2. A tali società possono partecipare Enti locali, soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La costituzione o partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.
4. Al termine degli specifici progetti di cui al comma 1, a seguito di verifica della necessità di mantenimento delle attività sviluppare, su autorizzazione regionale, le società costituite possono essere mantenute a regime.

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