LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Titolo III
Il bilancio di esercizio
Art. 12
Contabilità economica
1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
Art. 13
Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio delle Aziende rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei Servizi socio - assistenziali.
2. Il bilancio di esercizio è articolato in:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico generale;
c) nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.
3. La Regione tramite atti di indirizzi e coordinamento da emanarsi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina la struttura del bilancio di esercizio ed i principi contabili.
4. Il conto economico e lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, predisposti secondo lo schema adottato dalla Regione, devono essere riclassificati nel caso in cui differiscano da quelli previsti da norme dello Stato.
5. La nota integrativa deve indicare inoltre la ripartizione dei valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.
Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
e) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizio affidati all'esterno dell'Azienda;
f) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
g) l'andamento dei Servizio socio - assistenziali, per le Aziende Unitarie sanitarie locali;
h) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgettaria dell'anno precedente.
Art. 15
Risultato dell'esercizio
1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuove, agli investimenti e all'incentivazione del personale. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio - assistenziale sarà concordata con gli enti delegati o finalizzata agli interventi socio - assistenziali per l'esercizio successivo.
2. Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale. Sui termini di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il Collegio dei revisori.
3. In presenza di fatti con diretta incidenza sul bilancio economico preventivo dell'esercizio di riferimento, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono evidenziate nella relazione, che deve altresì prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi valori, sia per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi, sia per ristrutturazioni o potenziamento di strutture sanitarie, realizzate in conformità a quanto previsto dal Piano sanitario regionale.
5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto dell'Azienda. dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi successivi corrispondenti a quelli di cui al comma 7 dell'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517 .
Art. 16
Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 14 al controllo della Giunta regionale.
2. Ad intervenuta esecutività, una sintesi del bilancio di esercizio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa in tutti gli Albi pretori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.