LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Titolo IV
Il sistema contabile
Art. 17
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono impostate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalle disposizioni normative statali e regionali, nonchè al regolamento di contabilità di cui all'articolo 21.
2. Le scritture contabili sono altresì preordinate alla rilevazione dei flussi di cassa, anche ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Art. 18
Libro obbligatori
1. Ogni Azienda deve tenere:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.
2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili, si applicano le norme degli articoli nn. 2214 e seguenti del codice civile.
Art. 19
Piano dei conti
1. Le Aziende adottano un piano generale dei conti, in conformità allo schema obbligatorio, di cui al comma 3 dell'articolo 13, approvato dalla Regione, con l'obiettivo primario di permettere una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura del conto economico e dello stato patrimoniale.
Art. 20
Contabilità analitica
1. L'Azienda adotta la contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Nella contabilità analitica sono evidenziati i valori relativi, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:
a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda;
b) al sistema organizzativo interno, articolato per centro di costo e per centro di responsabilità;
c) alle risorse, secondo la classificazione prevista dalle direttive regionali in materia.
3. I costi e gli oneri, i ricavi e i proventi comuni a più servizi o aree di attività sono ripartiti in base a parametri univoci, predisposti dal Direttore generale, in conformità al regolamento di cui all'articolo 21.
4. Il piano dei conti per la contabilità analitica è predisposto in conformità allo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata dei valori economici.
Art. 21
Adozione di un regolamento di contabilità e di criteri uniformi
1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione di esperti in materia contabile, da nominarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'elaborazione di un regolamento di contabilità delle Aziende, nonchè per l'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
2. Gli incarichi al personale esterno alla Amministrazione regionale potranno essere conferiti nei limiti e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.