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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 25
Credito a lungo termine
1. I mutui, ovvero le altre forme similari di indebitamento a medio-lungo termine, devono essere previamente autorizzati dalla Regione. La durata del loro ammortamento non può essere superiore ai dieci anni.
2. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale di ammortamento del mutuo da contrarre aggiunta a quella dei mutui già in corso d' ammortamento non può superare il quindici per cento del totale delle entrate proprie correnti previste nel bilancio di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita nell'anno stesso, intendendo per entrate proprie correnti tutti i ricavi e i proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio di cui all'articolo 13, relativo all'anno precedente a quello in cui il mutuo è autorizzato.
3. Il mutuo sarà stipulato a trattativa privata con la banca o le banche che avranno offerto le condizioni migliori di tasso globale annuo posticipato, rispetto a quello massimo fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui contratti dagli enti locali.

Note del Redattore:

- Modifica implicita che deriva dal cambiamento di

denominazione dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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