LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(già modificato comma 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi da art. 7 L.R. 20 ottobre 2003 n. 21 in seguito abrogati commi 4, 7 e 9 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , ancora modificato comma 6 da art. 10 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.