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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 3
Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione
1. Le Aziende devono fornire alla Regione tutte le informazioni ritenute utili alla definizione dei criteri di programmazione e di pianificazione, nonché favorirne il loro sistematico aggiornamento. Al fine di garantire le necessarie omogeneizzazioni del contenuti dei flussi informativi, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida.
2. Le Aziende sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, nonché ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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