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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 39

(aggiunto comma 6 bis da art. 13 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

(2)(3)
Agenzia sanitaria regionale
1. La struttura regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, è denominata Agenzia sanitaria regionale. Essa supporta sotto il profilo tecnico l'attività dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel citato articolo 12 della L.R. 19/94.
2. L'Agenzia sanitaria regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende ed agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
b) verifica i risultati della gestione delle Aziende e degli Istituti di cui alla lettera a);
c) elabora proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed, in particolare, relaziona circa il livello dei costi e delle entrate nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
d) verifica e revisiona, quale organi tecnico, la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le istituzioni sanitarie private inserite nella rete integrata del Servizio sanitari regionale;
e) definisce, con i servizi dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali, le regole di rilevazione delle informazioni nell'intero sistema sanitario regionale, e ne verifica l'applicazione;
f) presenta annualmente all'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura e sui risultati conseguito, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria.
3. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte su richiesta anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle direttive stabilite dall'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali.
4. All'Agenzia sanitaria regionale è riconosciuta una autonoma capacità di organizzazione che si realizza nel rispetto dei limiti di finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali.
5. Per l'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia si avvale delle strutture, delle infrastrutture, dei servizi della regione e del personale messo a disposizione. Può, altresì, avvalersi di personale del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni e nei limiti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche.
6. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. Il Direttore generale è tenuto a presentare le documentazioni relative alla attività di programmazione ed alle risultanze della gestione, riferite alla Agenzia sanitaria regionale, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dalla presente legge per le Aziende.
6 bis. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo; l'incarico di Direttore amministrativo è conferito dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Direttore generale dell'Agenzia, a dirigenti regionali, a persone esterne assunte ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, a dirigenti amministrativi del Servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione, dotati di capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. All'incarico di cui al presente comma si applicano le previsioni contenute nei commi 3, 4 e 4 bis dell'art. 11 della L.R. 41/1992 ed il trattamento economico è definito assumendo a parametro quello previsto per il Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie.
7. Annualmente, in sede di riparto dei fondi, è fissato il finanziamento per l'Agenzia sanitaria regionale.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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