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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti al piano programmatico e al bilancio pluriennale di previsione sono adottati e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo dell'esercizio successivo con la connessa relazione sono soggetti al controllo della Giunta regionale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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