LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 51
(sostituito da art. 14 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Partecipazioni societarie
1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le Aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
2. L'Azienda può dar corso alla partecipazione qualora la Giunta regionale non comunichi il proprio motivato parere negativo entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Direttore generale. Per motivate esigenze istruttorie, il termine può essere sospeso con provvedimento dell'Assessore competente per una sola volta e per non più di quaranta giorni.
Note del Redattore:
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.