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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 51 bis
Regime delle sperimentazioni in corso
1. Le sperimentazioni gestionali già autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 51, vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge regionale di applicazione del D.Lgs. 229/1999 Sito esterno, sono valutate sotto il profilo della convenienza e della qualità dei servizi ed approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. Il provvedimento definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria.
3. Qualora la sperimentazione gestionale abbia avuto ad oggetto l'affidamento di un servizio riguardante compiti diretti di tutela della salute per il tramite di una società mista a capitale pubblico e privato, il provvedimento stabilisce, inoltre, le condizioni attraverso cui l'Azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con la società, prevedendo in particolare:
a) la partecipazione diretta dell'Azienda sanitaria nella società;
b) la durata del rapporto;
c) l'obbligo per la società di ottenere l'accreditamento regionale;
d) l'obbligo per la società di applicare le tariffe previste dal tariffario nazionale e regionale, secondo la disciplina vigente in ordine alla remunerazione delle prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale e con la sottoscrizione dei contratti di fornitura richiesti dal Servizio sanitario nazionale e regionale;
e) la disciplina dei rapporti finanziari tra la società e l'Azienda sanitaria, nonché la regolamentazione delle posizioni di comando del personale dipendente dell'Azienda sanitaria nella società;
f) il recepimento nello statuto della società e nei patti para-sociali delle prescrizioni dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 Sito esterno e successive modificazioni, con riferimento alla partecipazione azionaria pubblica.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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