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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Titolo VI
I CONTRATTI E LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Art. 27

(già modificato comma 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi da art. 7 L.R. 20 ottobre 2003 n. 21 in seguito abrogati commi 4, 7 e 9 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , ancora modificato comma 6 da art. 10 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)

Disciplina dell'attività contrattuale
1. I contratti dell'Azienda dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. I contratti devono aver termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.
3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
4. abrogato.
5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella deliberazione a contrattare.
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora di tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a 10.329,14 Euro. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento della trattativa privata è subordinato alla mancata attivazione delle procedure di cui alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 9. Può essere esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti pubblici di beni mobili o immobili. ...La Giunta regionale può altresì autorizzare l'esperimento della trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della congruità del corrispettivo, quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le disposizioni vigenti.
7. abrogato.
8. La Regione può prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
9. abrogato.
Art. 28
Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie
1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie istituito a livello regionale svolge, in particolare, relativamente ai beni e servizi:
a) attività tendenti all'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di forniture anche mediante la predisposizione del capitolato generale e di capitolati speciali;
b) attività di standardizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, mediante unificazione delle relative codifiche su base regionale;
c) attività di rilevazione, elaborazione e informazione dei dai relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.
2. La Giunta regionale, utilizzando le risultanze dell'attività descritta al comma 1, detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le Aziende devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi ed approva il capitolato generale ed i capitolati speciali-tipo per la esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi da adottarsi obbligatoriamente da parte delle Aziende, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse.
3. Le Aziende effettuano l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte.
Deliberazione a contrattare e stipulazione dei contratti
abrogato.
Trattativa privata
abrogato.
Art. 31
Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione
1. Le Aziende possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Possono, altresì, associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. abrogato.
Art. 32
Assicurazione di responsabilità civile
1. Le Aziende sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base di criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Acquisti in economia
Art. 34
Casse economali
1. Nell'ambito della definizione delle responsabilità e degli assetti organizzativi, il Direttore generale regolamenta la gestione del Servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'Azienda.
2. Il limite di anticipazione mensile al Servizio non può superare lo 0,50 per cento di un dodicesimo dei ricavi e dei proventi del bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, e deve essere gestito nel rispetto delle norme della tesoreria unica.
Art. 35
Gestione del magazzino
1. Presso ogni Azienda è istituito un magazzino generale.
2. La contabilità di magazzino è unica e la responsabilità della gestione è affidata al responsabile del magazzino generale, anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla funzioni ed alle competenze previste dalla vigente normativa in materia di gestione delle specialità medicinali, dei prodotti galenici, degli emoderivati, dei sieri e vaccini, dei presidi medico-chirurgici e di medicazione, dei reattivi e diagnostici di laboratorio e del restante materiale sanitario.
4. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalle entrate in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità di funzionamento.
Art. 36
Consegnatari
1. Il regolamento interno dell'Azienda individua i consegnatari responsabili stabilendone i compiti e specificando i registri e le scritture che debbono tenere, nonché le modalità di presentazione delle risultanze della gestione da parte degli stessi.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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