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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
Il sistema di contabilità finanziaria
1. Il sistema di contabilità finanziaria precedentemente adottato cessa di avere vigore a partire dall'1 gennaio 1996.
Art. 49
Il sistema transitorio
1. Al fine di facilitare il passaggio alla contabilità economica, per il periodo transitorio in cui permane il sistema di contabilità finanziaria, la Giunta regionale predispone apposito regolamento per la disciplina delle registrazioni e degli adempimenti per i servizi finanziari e la gestione di cassa dell'Azienda.
Art. 50
Rilevazione e valutazione delle attività e passività esistenti
1. Nell'esercizio 1995, per l'attivazione della contabilità economica, le Aziende rilevano le attività e passività esistenti al 1 gennaio 1995, ai sensi degli articoli 2424 bis e 2426 del codice civile, ed in particolare quelle concernenti:
a) le immobilizzazioni immateriali; devono essere rilevate con ricognizione straordinaria con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata;
b) le immobilizzazioni materiali, ivi compresi i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, trasferiti dai Comuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno e successive modificazioni; sono rilevati in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento. Per quanto concerne la valorizzazione, la Giunta regionale provvederà, con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri da adottare;
c) le rimanenze; sono rilevate sulla base dell'inventario fisico delle giacenze al 31 dicembre 1994, ed iscritte sulla base del costo medio ponderato continuo;
d) i criteri ed i debiti; sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre 1994 e sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo i crediti, ed al valore nominale, i debiti;
e) disponibilità liquidate; sono rilevate dalle scritture contabili riconciliando i valori con l'effettiva giacenza al 31 dicembre 1994;
f) ratei e risconti; sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno fatto sorgere ricavi e proventi, costi ed oneri di competenza di altri esercizi. I ratei ed i risconti devono essere determinati con i criteri di cui al comma quinto dell'articolo 2424 bis del codice civile.
2. Le immobilizzazioni materiali già assegnate all'Azienda ed ancora esistenti al 31 dicembre 1994 debbono essere rilevate dai responsabili aggiornando i relativi inventari con i criteri di valutazione stabiliti dai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 2426 del codice civile.
3. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione e non entrate in funzione debbono essere separatamente rilevate osservando i criteri di cui ai nn. 1 e 11 dell'articolo 2426 del codice civile.
4. I beni durevoli di valore unitario inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il corrispondente ammortamento deve essere iscritto in diminuzione delle attività.
5. Entro il 30 aprile 1995 il prospetto delle attività e passività in essere al 1° gennaio 1995 deve essere compilato, sottoscritto dal Direttore generale, trascritto nel libro degli inventari e trasmesso in copia alla Giunta regionale.
Partecipazioni societarie
1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le Aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 Sito esterno e successive modificazioni.
2. L'Azienda può dar corso alla partecipazione qualora la Giunta regionale non comunichi il proprio motivato parere negativo entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Direttore generale. Per motivate esigenze istruttorie, il termine può essere sospeso con provvedimento dell'Assessore competente per una sola volta e per non più di quaranta giorni.
Art. 51 bis
Regime delle sperimentazioni in corso
1. Le sperimentazioni gestionali già autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 51, vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge regionale di applicazione del D.Lgs. 229/1999 Sito esterno, sono valutate sotto il profilo della convenienza e della qualità dei servizi ed approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. Il provvedimento definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria.
3. Qualora la sperimentazione gestionale abbia avuto ad oggetto l'affidamento di un servizio riguardante compiti diretti di tutela della salute per il tramite di una società mista a capitale pubblico e privato, il provvedimento stabilisce, inoltre, le condizioni attraverso cui l'Azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con la società, prevedendo in particolare:
a) la partecipazione diretta dell'Azienda sanitaria nella società;
b) la durata del rapporto;
c) l'obbligo per la società di ottenere l'accreditamento regionale;
d) l'obbligo per la società di applicare le tariffe previste dal tariffario nazionale e regionale, secondo la disciplina vigente in ordine alla remunerazione delle prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale e con la sottoscrizione dei contratti di fornitura richiesti dal Servizio sanitario nazionale e regionale;
e) la disciplina dei rapporti finanziari tra la società e l'Azienda sanitaria, nonché la regolamentazione delle posizioni di comando del personale dipendente dell'Azienda sanitaria nella società;
f) il recepimento nello statuto della società e nei patti para-sociali delle prescrizioni dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 Sito esterno e successive modificazioni, con riferimento alla partecipazione azionaria pubblica.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 53
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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