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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Disposizioni generali
Espandere area tit2 Titolo II - IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E IL SISTEMA DI BUDGET
Espandere area tit3 Titolo III - IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Espandere area tit4 Titolo IV - IL SISTEMA CONTABILE
Espandere area tit5 Titolo V - IL SERVIZIO DI TESORERIA E IL RICORSO AL CREDITO
Espandere area tit6 Titolo VI - I CONTRATTI E LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Espandere area tit7 Titolo VII - IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Espandere area tit8 Titolo VIII SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Espandere area tit9 Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, detta norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, di seguito denominate "Aziende" .
Art. 2

(modificato comma 2 da art. 58 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Criteri di gestione
1. L'attività di gestione delle Aziende è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sanitario regionale.
2. Per le attività socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali la gestione delle Aziende è impostata su criteri di programmazione in coerenza con le gli accordi di cui all'articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
3. Per lo svolgimento della loro attività gestionale le Aziende si avvalgono di un insieme coordinato di strumenti, preordinati alle scelte, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
Art. 3
Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione
1. Le Aziende devono fornire alla Regione tutte le informazioni ritenute utili alla definizione dei criteri di programmazione e di pianificazione, nonché favorirne il loro sistematico aggiornamento. Al fine di garantire le necessarie omogeneizzazioni del contenuti dei flussi informativi, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida.
2. Le Aziende sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, nonché ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune.
Titolo II
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E IL SISTEMA DI BUDGET
Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti al piano programmatico e al bilancio pluriennale di previsione sono adottati e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo dell'esercizio successivo con la connessa relazione sono soggetti al controllo della Giunta regionale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno.
Art. 5
Piano programmatico
1. Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda ed è adottato dal Direttore generale in conformità al Piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.
2. Il piano programmatico specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli indirizzi di gestione della stessa, articolati in programmi ed in progetti. Al suo interno sono in particolare evidenziati:
a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di piano;
b) il programma pluriennale degli investimenti;
c) gli indicatori di economicità aziendale e di qualità;
d) la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
e) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
f) le prestazioni e la riorganizzazione dei Servizi a livello di singoli distretti tali da assicurare una assistenza uniforme a livello di Unità sanitaria locale.
3. Il piano programmatico ha la stessa durata del Piano sanitario regionale ed è aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.
4. Nella formulazione del piano programmatico si dovrà tener conto, altresì, dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei Servizi pubblici".
Art. 6
Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economico-finanziari e patrimoniali le scelte operate nel piano programmatico dell'Azienda, evidenziando in particolare gli investimenti e la loro copertura finanziaria.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali.
3. Il contenuto del bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio con separata indicazione dei Servizi socio-assistenziali. È basato sui valori del primo esercizio evidenziando, per gli esercizi successivi, le variazioni connesse agli investimenti previsti nel piano programmatico, nonché le variazioni dei valori conseguenti al fenomeno inflattivo. Esso deve essere aggiornato annualmente con riferimento al piano programmatico.
4. Il bilancio pluriennale di previsione è predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali.
Art. 7
Bilancio economico preventivo
1. Il bilancio economico preventivo esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. È redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione, deve essere formulato in base allo schema di bilancio obbligatorio approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali. È corredato da una relazione illustrativa del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante.
2. La relazione deve in particolare prevedere:
a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità del finanziamento;
b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto con quelle erogate nel triennio precedente;
c) i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
e) i flussi di cassa previsti;
f) le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e le risorse.
3. Se nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio economico preventivo si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni originarie, il Direttore generale deve deliberare senza indugio le conseguenti rettifiche e trasmetterle alla Regione per i necessari controlli, secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Art. 8
La gestione per budget
1. La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nel budget generale.
2. Il documento di budget costituisce il piano di attività per la complessiva gestione dell'Azienda ed è presentato come allegato al bilancio economico di previsione.
3. Il budget contiene le previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. In corso d'anno tali previsioni sono almeno trimestralmente verificate con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.
Art. 9
La metodologia di budget
1. Il Direttore generale predispone le linee guida per raccordare il budget con la programmazione regionale ed aziendale.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atti di indirizzo e coordinamento, fornisce indicazioni sulla configurazione e sulla articolazione tecnico - contabile del budget generale di Azienda. Tali atti definiscono altresì:
a) i contenuti ed i metodi di rilevazione delle informazioni ritenute indispensabili per sviluppare un corretto sistema di programmazione e controllo di gestione, a garanzia di un previsto livello di omogeneità sul territorio regionale;
b) gli indicatori di attività finalizzati a consentire valutazione di efficacia, qualità, efficienza ed economicità dei servizi sanitari regionali.
Art. 10
Le responsabilità di budget
1. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.
2. I dirigenti preposti ai presidi ospedalieri ed ai distretti delle Aziende Unità sanitarie locali rispondono al Direttore generale degli obiettivi e delle risorse assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull'utilizzo delle risorse.
3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.
Art. 11
Il controllo di gestione interno alle Aziende
1. All'interno dell'Azienda viene istituito un apposito Servizio di controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa, nonché della qualità dei servizi.
2. Il Servizio opera stabilmente per la gestione del sistema di programmazione e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal Direttore generale. Per motivate esigenze le aziende possono avvalersi di consulenti esterni, ad integrazione dell'attività del servizio, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
3. Presso ciascun presidio ospedaliero e presso ogni distretto all'interno dell'Azienda Unità sanitaria locale, potrà essere individuato un referente incaricato di sviluppare, in modo coordinato con il dirigente del Servizio, le analisi ritenute necessarie per il controllo della complessiva gestione, relativamente al presidio o distretto di riferimento.
Titolo III
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 12
Contabilità economica
1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
Art. 13

(sostituito comma 5 da art. 16 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)

Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio delle Aziende rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei Servizi socio-assistenziali.
2. Il bilancio di esercizio è articolato in:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico generale;
c) nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.
3. La Regione tramite atti di indirizzi e coordinamento da emanarsi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina la struttura del bilancio di esercizio ed i principi contabili.
4. Il conto economico e lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, predisposti secondo lo schema adottato dalla Regione, devono essere riclassificati nel caso in cui differiscano da quelli previsti da norme dello Stato.
5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.
Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.
Art. 15

(modificato comma 2 da da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11;

abrogati commi 4 e 5 da art. 7 L.R. 20 ottobre 2003 n.21)

Risultato dell'esercizio
1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuove, agli investimenti e all'incentivazione del personale. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale sarà concordata con gli enti delegati o finalizzata agli interventi socio-assistenziali per l'esercizio successivo.
2. Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale. Sui termini di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il Collegio sindacale.
3. In presenza di fatti con diretta incidenza sul bilancio economico preventivo dell'esercizio di riferimento, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. abrogato
5. abrogato Sito esterno Sito esterno
Art. 16

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio sindacale è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 14 al controllo della Giunta regionale.
2. Ad intervenuta esecutività, una sintesi del bilancio di esercizio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa in tutti gli Albi pretori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
Art. 16 bis
Certificazione del bilancio
1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali deve essere certificato.
2. L'attivazione del sistema di certificazione dei bilanci è definita dalla Giunta regionale con apposito atto nel quale sono individuate modalità, tempi e risorse necessarie.
Titolo IV
IL SISTEMA CONTABILE
Art. 17
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono impostate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalle disposizioni normative statali e regionali, nonché al regolamento di contabilità di cui all'articolo 21.
2. Le scritture contabili sono altresì preordinate alla rilevazione dei flussi di cassa, anche ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 Sito esterno.
Art. 18

(modificata lett. d) del comma 1 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Libro obbligatori
1. Ogni Azienda deve tenere:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.
2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili, si applicano le norme degli articoli nn. 2214 e seguenti del codice civile.
Art. 19
Piano dei conti
1. Le Aziende adottano un piano generale dei conti, in conformità allo schema obbligatorio, di cui al comma 3 dell'articolo 13, approvato dalla Regione, con l'obiettivo primario di permettere una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura del conto economico e dello stato patrimoniale.
Art. 20
Contabilità analitica
1. L'Azienda adotta la contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Nella contabilità analitica sono evidenziati i valori relativi, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:
a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda;
b) al sistema organizzativo interno, articolato per centro di costo e per centro di responsabilità;
c) alle risorse, secondo la classificazione prevista dalle direttive regionali in materia.
3. I costi e gli oneri, i ricavi e i proventi comuni a più servizi o aree di attività sono ripartiti in base a parametri univoci, predisposti dal Direttore generale, in conformità al regolamento di cui all'articolo 21.
4. Il piano dei conti per la contabilità analitica è predisposto in conformità allo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata dei valori economici.
Art. 21
Adozione di un regolamento di contabilità e di criteri uniformi
1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione di esperti in materia contabile, da nominarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'elaborazione di un regolamento di contabilità delle Aziende, nonché per l'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
2. Gli incarichi al personale esterno alla Amministrazione regionale potranno essere conferiti nei limiti e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche.
Titolo V
IL SERVIZIO DI TESORERIA E IL RICORSO AL CREDITO
Art. 22
Il Servizio di tesoreria
1. Il Servizio di tesoreria dell'Azienda è affidato di norma per la durata di un quinquennio, con apposita convenzione, ad una o più banche di notoria solidità, dotate di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio.
2. L'affidamento del Servizio viene disposto mediante trattativa privata con gara ufficiosa fra almeno tre delle banche che vantano la più diffusa presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'azienda. La preferenza è attribuita alla banca o al gruppo di banche che oltre ad impegnarsi a gestire gratuitamente il Servizio di tesoreria e di deposito di titolo e valori di proprietà dell'Azienda offre le migliori condizioni:
a) quanto ai tassi passivi riconosciuti sulle giacenze di casse e a quelli attivi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, da concedere nei limiti massimi consentiti dalla legge;
b) quanto alle condizioni di valuta riconosciute sugli incassi e sui pagamenti;
c) quanto a tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e fuori piazza.
3. Solamente ad accertata parità di condizioni potranno valere come motivo di preferenza altri benefici ed impegni di collaborazione di cui sia chiaramente quantificabile il vantaggio economico per l'Azienda nell'arco di validità del contratto.
4. Quando il servizio è affidato ad un gruppo di banche la convenzione dovrà individuare una banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.
Art. 23
Il ricorso al credito
1. Il ricorso al credito è consentito alle Aziende solo nelle forme della anticipazione di tesoreria per il credito a breve termine e del mutuo o delle forme similari di indebitamento, per il credito a medio-lungo termine. Quest'ultimo è destinato esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.
Art. 24
Anticipazione di cassa
1. L'anticipazione di cassa è di norma regolata quanto alle condizione di tasso e durata dalla convenzione di tesoreria. In ogni caso essa non può globalmente superare il dodicesimo dell'ammontare delle entrate di cui al punto 1), lett. f), comma 5 dell'art. 3 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, intendendo per tale ammontare la somma dei proventi e dei ricavi del conto economico del preventivo annuale di cui all'articolo 7.
Credito a lungo termine
abrogato
Art. 26
Reinvestimenti patrimoniali
1. Allo scopo di abbreviare i tempi per la realizzazione di progetti di investimento utilizzando i finanziamenti derivanti da alienazioni patrimoniali, è istituito un apposito fondo, con legge di approvazione del bilancio regionale, per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende, con vincolo di reintegro ad avvenuta acquisizione dei proventi conseguenti alle alienazioni medesime.
2. Le modalità e le procedure di anticipazione e di reintegro del fondo sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Titolo VI
I CONTRATTI E LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Art. 27

(già modificato comma 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi da art. 7 L.R. 20 ottobre 2003 n. 21 in seguito abrogati commi 4, 7 e 9 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , ancora modificato comma 6 da art. 10 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)

Disciplina dell'attività contrattuale
1. I contratti dell'Azienda dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. I contratti devono aver termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.
3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
4. abrogato.
5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella deliberazione a contrattare.
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora di tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a 10.329,14 Euro. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento della trattativa privata è subordinato alla mancata attivazione delle procedure di cui alla L.R. 25 febbraio 1992, n. 9. Può essere esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti pubblici di beni mobili o immobili. ...La Giunta regionale può altresì autorizzare l'esperimento della trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della congruità del corrispettivo, quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le disposizioni vigenti.
7. abrogato.
8. La Regione può prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
9. abrogato.
Art. 28
Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie
1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie istituito a livello regionale svolge, in particolare, relativamente ai beni e servizi:
a) attività tendenti all'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di forniture anche mediante la predisposizione del capitolato generale e di capitolati speciali;
b) attività di standardizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, mediante unificazione delle relative codifiche su base regionale;
c) attività di rilevazione, elaborazione e informazione dei dai relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.
2. La Giunta regionale, utilizzando le risultanze dell'attività descritta al comma 1, detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le Aziende devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi ed approva il capitolato generale ed i capitolati speciali-tipo per la esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi da adottarsi obbligatoriamente da parte delle Aziende, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse.
3. Le Aziende effettuano l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte.
Deliberazione a contrattare e stipulazione dei contratti
abrogato.
Trattativa privata
abrogato.
Art. 31
Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione
1. Le Aziende possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Possono, altresì, associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. abrogato.
Art. 32
Assicurazione di responsabilità civile
1. Le Aziende sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base di criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Acquisti in economia
Art. 34
Casse economali
1. Nell'ambito della definizione delle responsabilità e degli assetti organizzativi, il Direttore generale regolamenta la gestione del Servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'Azienda.
2. Il limite di anticipazione mensile al Servizio non può superare lo 0,50 per cento di un dodicesimo dei ricavi e dei proventi del bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, e deve essere gestito nel rispetto delle norme della tesoreria unica.
Art. 35
Gestione del magazzino
1. Presso ogni Azienda è istituito un magazzino generale.
2. La contabilità di magazzino è unica e la responsabilità della gestione è affidata al responsabile del magazzino generale, anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla funzioni ed alle competenze previste dalla vigente normativa in materia di gestione delle specialità medicinali, dei prodotti galenici, degli emoderivati, dei sieri e vaccini, dei presidi medico-chirurgici e di medicazione, dei reattivi e diagnostici di laboratorio e del restante materiale sanitario.
4. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalle entrate in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità di funzionamento.
Art. 36
Consegnatari
1. Il regolamento interno dell'Azienda individua i consegnatari responsabili stabilendone i compiti e specificando i registri e le scritture che debbono tenere, nonché le modalità di presentazione delle risultanze della gestione da parte degli stessi.
Titolo VII
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica). Sito esterno
2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge è interrotto qualora il direttore generale competente in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
3. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dall'1 al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
4. L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni Azienda sanitaria, è collocato nella sede dell'Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.
7. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale.
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.
Art. 38
Il controllo regionale sulla gestione
1. Il controllo regionale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, è svolto dalla Giunta regionale, anche per il tramite dell'Agenzia sanitaria regionale, di cui all'articolo 39.
Art. 39

(aggiunto comma 6 bis da art. 13 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

(2)(3)
Agenzia sanitaria regionale
1. La struttura regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, è denominata Agenzia sanitaria regionale. Essa supporta sotto il profilo tecnico l'attività dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel citato articolo 12 della L.R. 19/94.
2. L'Agenzia sanitaria regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende ed agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
b) verifica i risultati della gestione delle Aziende e degli Istituti di cui alla lettera a);
c) elabora proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed, in particolare, relaziona circa il livello dei costi e delle entrate nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
d) verifica e revisiona, quale organi tecnico, la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le istituzioni sanitarie private inserite nella rete integrata del Servizio sanitari regionale;
e) definisce, con i servizi dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali, le regole di rilevazione delle informazioni nell'intero sistema sanitario regionale, e ne verifica l'applicazione;
f) presenta annualmente all'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura e sui risultati conseguito, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria.
3. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte su richiesta anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle direttive stabilite dall'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali.
4. All'Agenzia sanitaria regionale è riconosciuta una autonoma capacità di organizzazione che si realizza nel rispetto dei limiti di finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali.
5. Per l'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia si avvale delle strutture, delle infrastrutture, dei servizi della regione e del personale messo a disposizione. Può, altresì, avvalersi di personale del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni e nei limiti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche.
6. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. Il Direttore generale è tenuto a presentare le documentazioni relative alla attività di programmazione ed alle risultanze della gestione, riferite alla Agenzia sanitaria regionale, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dalla presente legge per le Aziende.
6 bis. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo; l'incarico di Direttore amministrativo è conferito dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Direttore generale dell'Agenzia, a dirigenti regionali, a persone esterne assunte ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, a dirigenti amministrativi del Servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione, dotati di capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. All'incarico di cui al presente comma si applicano le previsioni contenute nei commi 3, 4 e 4 bis dell'art. 11 della L.R. 41/1992 ed il trattamento economico è definito assumendo a parametro quello previsto per il Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie.
7. Annualmente, in sede di riparto dei fondi, è fissato il finanziamento per l'Agenzia sanitaria regionale.
Art. 40

(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell'affidabilità, della competenza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali.
2. Il Collegio sindacale accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Al Collegio sindacale sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale.
Art. 41

(modificati commi 1 e 2 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale
1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e di esprime, su richiesta del Direttore generale, nelle fasi di programmazione e di pianificazione.
2. Il Collegio sindacale:
a) esprime un parere sul Piano programmatico, relativamente agli impegni economico-finanziari che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul badget aziendale e redige, a tale scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione;
b) può richiedere dati e notizie utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei budget;
c) predispone trimestralmente una relazione per la Regione, per il Direttore generale e per il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci nella quale sia posto in chiara evidenza l'andamento del bilancio economico e del budget aziendale. Ove necessario, invita il Direttore generale ad assumere le iniziative volte a superare eventuali situazioni patologie registrate nel corso della gestione.
3. Nella relazione dell'ultimo trimestre il Collegio esprime una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza e dei risultati raggiunti.
Art. 42

(modificati commi 1 e 2 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n . 11)

Esame e valutazione del bilancio di esercizio
1. Il Collegio sindacale, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:
a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonché le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;
c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili.
2. Il Collegio sindacale accerta la completezza delle rilevazioni e delle valutazioni previste dall'articolo 50 e verifica la corrispondenza delle valutazioni patrimoniali con quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 43

(modificata rubrica e commi 2, 3, 4 e 5 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n . 11)

Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio sindacale
1. I sindaci(1) possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate deve essere fatta menzione nei verbali del collegio.
2. Il Collegio sindacale può chiedere notizie al Direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.
3. I documenti e gli atti sui quali il Collegio sindacale deve esprimersi per la redazione delle relazioni in applicazione della presente legge devono essere trasmessi con congruo anticipo determinato dal regolamento di cui all'articolo 21.
4. Qualora nell'ambito della propria attività, il Collegio sindacale venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla regione e al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci.
5. Il Collegio sindacale dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 e le relazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41 sono depositate presso la Commissione consiliare "Sicurezza sociale".
Art. 43 bis
Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie
1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria;
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria;
c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;
d) i fornitori dell'Azienda sanitaria;
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria;
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Titolo VIII
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Art. 44
Finanziamento e gestione dei servizi socio-assistenziali
1. L'Azienda può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione, all'interno della propria contabilità economica.
Art. 45

(abrogato art. 45 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Gestione dei servizi socio-assistenziali
abrogato.
Art. 46
Rilevazione della gestione per conto
1. Le Aziende che gestiscono attività o servizi socio-assistenziali e/o delegati sono tenute a:
a) allegare al bilancio economico preventivo distinti conti economici per ogni servizio gestito;
b) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
c) conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
d) illustrare nella nota integrativa i valori economici ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.
2. Il regolamento dei contabilità dell'Azienda dovrà determinare le modalità per la ripartizione dei costi comuni a più servizi, nel rispetto delle direttive emanate dalla Commissione, di cui all'articolo 21.
Art. 47
Fondo socio-assistenziale
abrogato.
Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
Il sistema di contabilità finanziaria
1. Il sistema di contabilità finanziaria precedentemente adottato cessa di avere vigore a partire dall'1 gennaio 1996.
Art. 49
Il sistema transitorio
1. Al fine di facilitare il passaggio alla contabilità economica, per il periodo transitorio in cui permane il sistema di contabilità finanziaria, la Giunta regionale predispone apposito regolamento per la disciplina delle registrazioni e degli adempimenti per i servizi finanziari e la gestione di cassa dell'Azienda.
Art. 50
Rilevazione e valutazione delle attività e passività esistenti
1. Nell'esercizio 1995, per l'attivazione della contabilità economica, le Aziende rilevano le attività e passività esistenti al 1 gennaio 1995, ai sensi degli articoli 2424 bis e 2426 del codice civile, ed in particolare quelle concernenti:
a) le immobilizzazioni immateriali; devono essere rilevate con ricognizione straordinaria con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata;
b) le immobilizzazioni materiali, ivi compresi i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, trasferiti dai Comuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno e successive modificazioni; sono rilevati in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento. Per quanto concerne la valorizzazione, la Giunta regionale provvederà, con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri da adottare;
c) le rimanenze; sono rilevate sulla base dell'inventario fisico delle giacenze al 31 dicembre 1994, ed iscritte sulla base del costo medio ponderato continuo;
d) i criteri ed i debiti; sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre 1994 e sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo i crediti, ed al valore nominale, i debiti;
e) disponibilità liquidate; sono rilevate dalle scritture contabili riconciliando i valori con l'effettiva giacenza al 31 dicembre 1994;
f) ratei e risconti; sono rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno fatto sorgere ricavi e proventi, costi ed oneri di competenza di altri esercizi. I ratei ed i risconti devono essere determinati con i criteri di cui al comma quinto dell'articolo 2424 bis del codice civile.
2. Le immobilizzazioni materiali già assegnate all'Azienda ed ancora esistenti al 31 dicembre 1994 debbono essere rilevate dai responsabili aggiornando i relativi inventari con i criteri di valutazione stabiliti dai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 2426 del codice civile.
3. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione e non entrate in funzione debbono essere separatamente rilevate osservando i criteri di cui ai nn. 1 e 11 dell'articolo 2426 del codice civile.
4. I beni durevoli di valore unitario inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il corrispondente ammortamento deve essere iscritto in diminuzione delle attività.
5. Entro il 30 aprile 1995 il prospetto delle attività e passività in essere al 1° gennaio 1995 deve essere compilato, sottoscritto dal Direttore generale, trascritto nel libro degli inventari e trasmesso in copia alla Giunta regionale.
Partecipazioni societarie
1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le Aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 Sito esterno e successive modificazioni.
2. L'Azienda può dar corso alla partecipazione qualora la Giunta regionale non comunichi il proprio motivato parere negativo entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Direttore generale. Per motivate esigenze istruttorie, il termine può essere sospeso con provvedimento dell'Assessore competente per una sola volta e per non più di quaranta giorni.
Art. 51 bis
Regime delle sperimentazioni in corso
1. Le sperimentazioni gestionali già autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 51, vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge regionale di applicazione del D.Lgs. 229/1999 Sito esterno, sono valutate sotto il profilo della convenienza e della qualità dei servizi ed approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. Il provvedimento definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria.
3. Qualora la sperimentazione gestionale abbia avuto ad oggetto l'affidamento di un servizio riguardante compiti diretti di tutela della salute per il tramite di una società mista a capitale pubblico e privato, il provvedimento stabilisce, inoltre, le condizioni attraverso cui l'Azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con la società, prevedendo in particolare:
a) la partecipazione diretta dell'Azienda sanitaria nella società;
b) la durata del rapporto;
c) l'obbligo per la società di ottenere l'accreditamento regionale;
d) l'obbligo per la società di applicare le tariffe previste dal tariffario nazionale e regionale, secondo la disciplina vigente in ordine alla remunerazione delle prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale e con la sottoscrizione dei contratti di fornitura richiesti dal Servizio sanitario nazionale e regionale;
e) la disciplina dei rapporti finanziari tra la società e l'Azienda sanitaria, nonché la regolamentazione delle posizioni di comando del personale dipendente dell'Azienda sanitaria nella società;
f) il recepimento nello statuto della società e nei patti para-sociali delle prescrizioni dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 Sito esterno e successive modificazioni, con riferimento alla partecipazione azionaria pubblica.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 53
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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