LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Art. 18
(modificata lett. d) del comma 1 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Libro obbligatori
1. Ogni Azienda deve tenere:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.
2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili, si applicano le norme degli articoli nn. 2214 e seguenti del codice civile.
Note del Redattore:
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, il presente articolo risulta abrogato a decorrere dall'approvazione della DGR n. 293 del 13 marzo 2009.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 L.R. 7 novembre 2012, n. 13, il presente articolo è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione a tutti gli enti del territorio regionale del sistema previsto dalla legge stessa.