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Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo II
Esercizio dell'attività venatoria
Capo I
Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio
Art. 46

(sostituito comma 2 da art. 36 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito sostituiti commi 1 e 2 e modificato comma 3 da art. 41 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.
2. La Commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore ... incaricato.
Art. 47

(sostituito comma 1 da art. 42 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Attestato di abilitazione
1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.
Capo II
Norme per l'esercizio venatorio
Art. 48

(aggiunti commi 2 e 3 da art. 37 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificato comma 3 da art. 43 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Esercizio venatorio
1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.
2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.
Art. 49

(modificato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 27 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito soppresso comma 3 e modificato comma 8 da art. 44 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.
3. abrogato.
4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Regione dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".
Art. 50

(sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6;poi abrogata lett. d) del comma 2 da art. 23 L.R. 26 luglio 2003 n. 15, modificata lettera c) comma 2 da art. 28 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, lett. a) comma 1 e sostituito comma 2 da art. 45 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Calendario venatorio
1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.
Art. 51
Provvedimenti limitativi
1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio ... o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Art. 52

(sostituiti commi 4 e 11 e aggiunto comma 13 da art. 39 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificati commi 3 e 9 da art. 29 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Modificati commi 4, 7, 10 e 11, sostituito comma 9 e aggiunti commi 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies da art. 47 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1. In seguito modificato comma 13 ter, abrogate lett. b) comma 13 ter e lett. b) comma 13 quater da art. 26 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 e inserito comma 2 bis, modificati commi 6, 10, 11 e 12 da art. 18 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.
2 bis. È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell’autorizzazione, fatta salva l’eventuale presenza di vincoli superiori.
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Regione esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. (8)
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° marzo per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Regione, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.
10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla RegioneLa reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall’autorizzazione e l’impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto.
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali  non costituiscono “appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse..., non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante.  Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l’esercizio dell’attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati.
12. Ciascun cacciatore può essere titolare al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi nel territorio regionale.
13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.
13 bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.
13 ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 Sito esterno (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, ... a condizione che:
a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
b) abrogata.
13 quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell' articolo 7 della legge n. 221 del 2015 Sito esternopossono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:
a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13 ter, lettera a);
b) abrogata.
13 quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13 ter e 13 quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.
13 sexies. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter della legge statale, introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015 Sito esterno.
Art. 53

(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , modificati commi 3 e 5 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.
5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.
Art. 54

(sostituito da art. 41 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito ancora sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificato comma 1 da art. 7 L.R. 28 luglio 2011 n. 12. Infine sostituito articolo da art. 48 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Disciplina dell'esercizio delle deroghe
1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.
3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
a) le specie che formano oggetto di prelievo;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo;
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
g) i controlli che saranno effettuati.
Art. 55

(aggiunto comma 1 bis e modificato comma 6 da art. 42 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificato comma 3 e sostituito comma 5 da art. 32 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e soppresso comma 4 da art. 49 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Detenzione e uso dei richiami vivi
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
1 bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.
3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall' ISPRA.
4. abrogato.
5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta alla Regione, la quale provvede a darne formale riscontro.
6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.
7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Regione per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Regione. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote ... fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Regione, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all' ISPRA, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
Art. 56

(sostituito comma 1, modificati commi 3, 5 e 6, aggiunto comma 5 bis, sostituito comma 7 con gli attuali commi 7 e 8 da art. 43 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; sostituito comma 2 da art. 23 L.R. 26 luglio 2003 n. 1. In seguito modificati commi 1, 4 e 8 e sostituiti commi 2, 5 e 6 da art. 50 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1, infine aggiunto comma 3 bis. da art. 11 L.R. 18 luglio 2017 n. 14)

Gestione venatoria degli ungulati
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dal piano faunistico-venatorio regionale, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.
3 bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.
4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Regione competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.
5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.
7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:
a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13 ter al 13 sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.
Art. 57

(modificati commi 1 e 3 da art. 33 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Custodia dei cani
1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, concernente norme per il controllo della popolazione canina.
2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.
3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consiglio direttivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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