Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 11

INTESA INTERREGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE. MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 17 MARZO 1980, N. 15 E 16 FEBBRAIO 1982, N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 9 marzo 1995

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna; 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia; 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto; 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione.
2. Alla data della sottoscrizione della convenzione sono abrogate le Leggi regionali 15/ 80 e 9/ 82 richiamate al comma 1 emanata dalla Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione può ridefinire, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 marzo 1995

Espandi Indice