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LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16

PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Prodotti
Art. 3 - Beneficiari e aree di intervento
Art. 4 - Concessione dei contributi
Art. 5 - Iniziative della Giunta regionale
Art. 6 - Comitato tecnico
Art. 7 - Norma finanziaria
Art. 8 - Norma transitoria
Art. 9 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire:
a) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari regionali, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali;
b) una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e sulle tecniche utilizzate per ottenerli.
2. La Regione realizza le finalità della presente legge sia attraverso il finanziamento di progetti promozionali presentati e attuati dagli operatori di cui all'art. 3 sia ponendo in essere le iniziative di cui all'art. 5.
Art. 2
Prodotti
1. I prodotti ammessi a contributo sono finalizzati alla promozione economica dei:
a) prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente;
b) prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa rispetto alla produzione nazionale;
c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 10 luglio 1992 n. 29, concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
d) prodotti ottenuti con l'uso di tecniche di agricoltura biologica nel rispetto della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36, concernente norme per l'agricoltura biologica.
2. Sulla base di specifiche esigenze può essere favorita la promozione economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi merceologici indicati al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i prodotti enologici regionali la cui produzione è regolamentata dalla L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.
Art. 3
Beneficiari e aree di intervento
1. I progetti di promozione economica sono presentati da:
a) consorzi di prodotti tipici a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 208/92 e 2082/92 o di normative nazionali;
b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
c) consorzi od associazioni che rappresentino almeno il venticinque per cento degli operatori iscritti all'Albo regionale dei produttori biologici;
d) consorzi di grado ulteriore costituiti dall'unione di quelli previsti nelle lettere a), b) e c).
2. I progetti devono essere formulati dai consorzi in collaborazione con aziende di lavorazione, trasformazione, stagionatura e commercializzazione con sede legale in Emilia-Romagna.
3. I progetti di promozione economica possono interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri, in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione dei prodotti agricoli e alimentari regionali.
Art. 4
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica.
2. La concessione dei contributi può superare il cinquanta per cento dei costi ammissibili ed è subordinata alla presentazione di un progetto organico, costituito da iniziative promozionali reciprocamente integrantesi e complementari.
3. I progetti di promozione economica indicano:
a) gli obiettivi e le finalità che intendono perseguire;
b) il comparto merceologico, il prodotto interessato, nonché il volume o fatturato del prodotto oggetto delle iniziative di promozione economica;
c) il numero delle imprese interessate al progetto;
d) il mercato interno o i mercati esteri dove si vuole realizzare l'attività promozionale;
e) la tipologia delle iniziative previste;
f) gli oneri finanziari complessivi preventivati, distinti per ciascuna iniziativa.
4. La Giunta regionale determina i criteri per:
a) le iniziative ammissibili a finanziamento;
b) le priorità e le modalità per la concessione dei contributi;
c) i controlli successivi alla concessione e i casi di revoca dei contributi.
Art. 5
Iniziative della Giunta regionale
1. La Giunta regionale può promuovere ed organizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati nonché con raggruppamenti di imprese, iniziative di promozione economica, sia in Italia che all'estero, a favore dei prodotti agro-alimentari regionali, coordinandole con i programmi di attività nell'ambito delle relazioni internazionali.
2. La Giunta regionale può affidare agli enti ed agli organismi di cui al comma 1 l'esecuzione di iniziative e progetti, stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento alla specificazione delle iniziative concordate, alle modalità di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative.
3. L'attuazione delle iniziative promozionali all'estero di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'osservanza di quanto disposto dal comma secondo dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Art. 6
Comitato tecnico
1. La Giunta regionale costituisce un Comitato tecnico composto da tre esperti, di cui un collaboratore regionale e due esterni.
2. Al Comitato spetta:
a) formulare proposte per gli orientamenti programmatici e per le linee operative regionali in materia di promozione economica nel settore agroalimentare;
b) esprimere il parere, sotto il profilo tecnico-economico, sui progetti promozionali presentati per il finanziamento regionale ed istruiti dal competente ufficio.
3. Ai membri del Comitato tecnico estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni riunione, un compenso determinato ai sensi delle norme regionali vigenti.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8
Norma transitoria
1. Per le domande di contributo presentate alla Regione entro il 30 settembre 1994, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 4 luglio 1983, n. 21, concernente l'attività di promozione economica.
Art. 9
Norma finale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, le norme di cui alla L.R. 4 luglio 1983, n. 21, non si applicano per gli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 marzo 1995

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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