LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16
PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire:
a) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari regionali, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali;
b) una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e sulle tecniche utilizzate per ottenerli.
2. La Regione realizza le finalità della presente legge sia attraverso il finanziamento di progetti promozionali presentati e attuati dagli operatori di cui all'art. 3 sia ponendo in essere le iniziative di cui all'art. 5.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.