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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16

PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 2
Prodotti
1. I prodotti ammessi a contributo sono finalizzati alla promozione economica dei:
a) prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente;
b) prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa rispetto alla produzione nazionale;
c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 10 luglio 1992 n. 29, concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
d) prodotti ottenuti con l'uso di tecniche di agricoltura biologica nel rispetto della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36, concernente norme per l'agricoltura biologica.
2. Sulla base di specifiche esigenze può essere favorita la promozione economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi merceologici indicati al comma 1.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i prodotti enologici regionali la cui produzione è regolamentata dalla L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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