LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16
PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 3
Beneficiari e aree di intervento
1. I progetti di promozione economica sono presentati da:
a) consorzi di prodotti tipici a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 208/92 e 2082/92 o di normative nazionali;
b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
c) consorzi od associazioni che rappresentino almeno il venticinque per cento degli operatori iscritti all'Albo regionale dei produttori biologici;
d) consorzi di grado ulteriore costituiti dall'unione di quelli previsti nelle lettere a), b) e c).
2. I progetti devono essere formulati dai consorzi in collaborazione con aziende di lavorazione, trasformazione, stagionatura e commercializzazione con sede legale in Emilia-Romagna.
3. I progetti di promozione economica possono interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri, in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione dei prodotti agricoli e alimentari regionali.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.