LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16
PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 4
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica.
2. La concessione dei contributi può superare il cinquanta per cento dei costi ammissibili ed è subordinata alla presentazione di un progetto organico, costituito da iniziative promozionali reciprocamente integrantesi e complementari.
3. I progetti di promozione economica indicano:
a) gli obiettivi e le finalità che intendono perseguire;
b) il comparto merceologico, il prodotto interessato, nonché il volume o fatturato del prodotto oggetto delle iniziative di promozione economica;
c) il numero delle imprese interessate al progetto;
d) il mercato interno o i mercati esteri dove si vuole realizzare l'attività promozionale;
e) la tipologia delle iniziative previste;
f) gli oneri finanziari complessivi preventivati, distinti per ciascuna iniziativa.
4. La Giunta regionale determina i criteri per:
a) le iniziative ammissibili a finanziamento;
b) le priorità e le modalità per la concessione dei contributi;
c) i controlli successivi alla concessione e i casi di revoca dei contributi.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.