LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16
PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 5
Iniziative della Giunta regionale
1. La Giunta regionale può promuovere ed organizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati nonché con raggruppamenti di imprese, iniziative di promozione economica, sia in Italia che all'estero, a favore dei prodotti agro-alimentari regionali, coordinandole con i programmi di attività nell'ambito delle relazioni internazionali.
2. La Giunta regionale può affidare agli enti ed agli organismi di cui al comma 1 l'esecuzione di iniziative e progetti, stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento alla specificazione delle iniziative concordate, alle modalità di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative.
3. L'attuazione delle iniziative promozionali all'estero di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'osservanza di quanto disposto dal comma secondo dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.