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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16

PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 6
Comitato tecnico
1. La Giunta regionale costituisce un Comitato tecnico composto da tre esperti, di cui un collaboratore regionale e due esterni.
2. Al Comitato spetta:
a) formulare proposte per gli orientamenti programmatici e per le linee operative regionali in materia di promozione economica nel settore agroalimentare;
b) esprimere il parere, sotto il profilo tecnico-economico, sui progetti promozionali presentati per il finanziamento regionale ed istruiti dal competente ufficio.
3. Ai membri del Comitato tecnico estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni riunione, un compenso determinato ai sensi delle norme regionali vigenti.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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