LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 16
PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995
Art. 8
Norma transitoria
1. Per le domande di contributo presentate alla Regione entro il 30 settembre 1994, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 4 luglio 1983, n. 21, concernente l'attività di promozione economica.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 87/95, non pubblicato sul Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.